IVA al 10% - Detrazione fiscale del 36% - Detrazione fiscale del 55% .
Legge 488 del 23/12/1999
Introduce l’aliquota agevolata IVA al 10%
Art.
7, comma 1:…"sono soggette all'imposta sul valore aggiunto
con l'aliquota del 10%:
lettera b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a),
b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del
Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una
parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito
delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota
ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della
prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore
dei predetti beni."
Decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999
Spefica
che l’aliquota agevolata
è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla
fornitura di materiali
e di beni, purché, quest’ultimi, non costituiscano
una parte significativa del valore
complessivo della prestazione.
"Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10%
le
cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significativa
del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni
aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio…:
Decreto
Legge Bersani n. 223/2006
Art.
35 comma 35-ter reintroduce, dalla data del 1° ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre dello stesso anno, l'aliquota agevolata
del 10% relativamente agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, tra cui la contabilizzazione del calore, in quanto intervento
finalizzato al risparmio energetico.
In seguito
all'emanazione della direttiva europea del 14 febbraio 2006,
che proroga a tutto il 2010 la possibilità per gli Stati
membri di prevedere aliquote agevolate Iva per i settori ad alta
intensità di manodopera, il legislatore ha inteso
ripristinare l'agevolazione in oggetto.
Contestualmente
all'introduzione dell'aliquota agevolata Iva, viene
riportata al 36% la percentuale di detraibilità ai fini
Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il periodo di recupero
è ridotto discrezionalmente a 3 o 5
anni per chi abbia già compiuto 75 anni d'età.
Legge
457 del 05/08/1978
Definisce
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in art. 31.
Legge
296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)
Art.
1 comma 347: "Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione *, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fermo a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo."
*Rientra come da art.9
comma 3 Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007
Legge
244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008)
con i commi dal 17 al 21, proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 le
agevolazioni del 36% e del 55% con le modalità e nei limiti
già previsti dalla finanziaria 2007:
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari
al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per
unità immobiliare, ….
20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a
347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Le disposizioni di cui al
citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione
intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta
agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa
di cui al comma 21. ....
Legge
191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010)
Art.
2.
comma 10.
All’ articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e
2012»
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le
parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «giugno 2013». comma 11.
All’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».
IVA: Diventa permanente l'applicazione dell'Iva al 10% sui lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, anche senza ricorrere alla
procedura del bonus del 36%.
Di
seguito i testi integrali