Contea S.r.l.

Agevolazioni fiscali

IVA al 10% - Detrazione fiscale del 36% - Detrazione fiscale del 55% .

Legge 488 del 23/12/1999

Introduce l’aliquota agevolata IVA al 10%

Art. 7, comma 1:…"sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10%: lettera b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni."

Decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999

Spefica che l’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, quest’ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.

"Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10% le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio…:

Decreto Legge Bersani n. 223/2006

Art. 35 comma 35-ter reintroduce, dalla data del 1° ottobre 2006 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, l'aliquota agevolata del 10% relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui la contabilizzazione del calore, in quanto intervento finalizzato al risparmio energetico.

In seguito all'emanazione della direttiva europea del 14 febbraio 2006, che proroga a tutto il 2010 la possibilità per gli Stati membri di prevedere aliquote agevolate Iva per i settori ad alta intensità di manodopera, il legislatore ha inteso ripristinare l'agevolazione in oggetto.

Contestualmente all'introduzione dell'aliquota agevolata Iva, viene riportata al 36% la percentuale di detraibilità ai fini Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il periodo di recupero è ridotto discrezionalmente a 3 o 5 anni per chi abbia già compiuto 75 anni d'età.

Legge 457 del 05/08/1978

Definisce gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in art. 31.

Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)

Art. 1 comma 347: "Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione *, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermo a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo."

*Rientra come da art.9 comma 3 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007

Legge 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008)

con i commi dal 17 al 21, proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni del 36% e del 55% con le modalità e nei limiti già previsti dalla finanziaria 2007:

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ….

20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21. ....

Legge 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010)

Art. 2. comma 10. All’ articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013». comma 11.
All’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi». IVA: Diventa permanente l'applicazione dell'Iva al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche senza ricorrere alla procedura del bonus del 36%.

Di seguito i testi integrali

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